Art. 16.
(Disposizioni finali).

      1. Il Ministro della salute ha facoltà di adottare i regolamenti attuativi della presente legge per quanto riguarda le competenze attribuite alle regioni e ai comuni relativamente all'istituzione dei Registri di loro competenza, qualora i medesimi enti non provvedano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.